Circolari

Detassazione 2014 - Breve commento alla circolare del Ministero del Lavoro n. 14/2014.

Circolare n° 71/2014 » 06.06.2014

Il 29 aprile è stato pubblicato in G    azzetta Ufficiale il D.P.C.M. 19 febbraio 2014 recante le modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodogennaio – 31 dicembre 2014.

Il Decreto attuazione e rende operativi i benefici fiscali sulla retribuzione di produttività prorogati, per l’anno fiscale 2014, dall’art. 1, commi 481 e 482, della Legge n. 228/2012 (cd. legge di stabilità 2013).

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 14/2014 (in allegato), fornisce indicazioni che confermano l’impianto operativo già noto, dato che l’art. 4 del D.P.C.M. 19 febbraio 2014 prevede, testualmente, che continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  22 gennaio 2013.”

1. Modalità di accesso e misura del beneficio.

Analogamente a quanto previsto per l’anno 2013, presupposto necessario per poter accedere alla detassazione è che si tratti di somme erogate a titolo di retribuzione di produttività sulla base di contratti collettivi di livello aziendale e territoriale.

Rimangono quindi abilitate alla stipulazioni di accordi di secondo livello utili per accedere al beneficio fiscale:

  • le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • le loro rappresentanze operanti in azienda.

Con riferimento alle rappresentanze aziendali, la circolare conferma che sono legittimate tanto le RSA quanto le RSU.

Per quanto riguarda le associazioni sindacali, invece, è necessario che rispettino il requisito della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale.

Possono beneficiare della “detassazione” solo le somme derivanti da contratti collettivi di secondo livello (aziendali o territoriali), di modo che, precisa la circolare, non potranno essere tenuti in considerazione, per accedere al beneficio fiscale, eventuali contratti nazionali di categoria.

Sotto il profilo più strettamente fiscale, il D.P.C.M. prevede che:

  • l’aliquota dell’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali è pari al 10%;
  • la detassazione è applicabile esclusivamente a favore di titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno 2013 ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate al beneficio della detassazione nel 2013;
  • la retribuzione di produttività ammessa a beneficiare della detassazione per l’anno 2014 non può essere superiore ad euro 3.000 lordi (nel 2013 il limite era fissato a 2.500 euro);
  • restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 2 a 4 dell’art. 2 del D.L. n. 93/2008, in materia di formazione del reddito ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente, alla applicabilità della imposta sostitutiva da parte del sostituto d’imposta, all’accertamento, alla riscossione, alle sanzioni ed al contenzioso;

Si segnala che Confindustria ha richiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sulla possibile interferenza tra la disciplina della detassazione della retribuzione di produttività e il bonus IRPEF (c.d. “80 euro”) concesso dall’art. 1 del DL. n. 66/2014.

L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/2014 ha precisato che la retribuzione di produttività ammessa a beneficiare della detassazione non rileva ai fini del computo del reddito complessivo del contribuente e quindi non deve tenersi conto della stessa nella verifica della soglia massima di reddito per l’erogazione del bonus IRPEF (fissato in euro 26.000 dal DL n. 66/2014, attualmente in fase di conversione).

Per ulteriori approfondimenti sugli aspetti fiscali della detassazione si rinvia alla circolare mensile dell’Area Politiche Fiscali di aprile 2014

2. Le somme ammesse al beneficio: la retribuzione di produttività.

Per quanto riguarda le somme ammesse al beneficio fiscale, la detassazione 2014 non si distingue dalle misure adottate nel 2013, tant’è che la circolare n. 14/2014 riproduce sul punto, pressoché testualmente, i contenuti sia della circolare n. 15/2013 che dell’interpello n. 21/2013 di risposta ad una istanza di avanzata da Confindustria.

Si rinvia, pertanto, per brevità, alla nostra nota di commento (del 19 aprile 2013) della circolare ministeriale n.15/2013 e a quella di commento (del 4 luglio 2013) dell’interpello n. 21/2013 che comunque, per comodità, alleghiamo anche alla presente.

Gli unici aspetti nuovi di rilievo che vengono evidenziati nella circolare n. 14/2014 sono i seguenti:

  1. con specifico riferimento alla contrattazione collettiva territoriale e alla “diversità”, rispetto al passato, delle misure di “efficientazione aziendale che possono essere ammesse al beneficio, si precisa che la verifica va effettuata rispetto alla realtà aziendale antecedente la sottoscrizione degli accordi territoriali del 2013. Ciò perché, dato che la nozione di produttività adottata nel DPCM del 2014 è la medesima di quella prevista nel 2013, l’elemento di novità che ha evidenziato l’impegno volto all’incremento della produttività del lavoro già nello scorso anno potrà consentire anche nel 2014 l’applicazione delle misure agevolative in questione”(cfr. testualmente nella circolare n. 14/2014, pag. 5). Naturalmente questo non significa che le imprese che nel 2013 non avevano attuato alcuna misura non possano attuarla nel corso del 2014 e per la prima volta. La precisazione ministeriale serve, più semplicemente, a confermare che non occorre che le imprese che avevano attuato misure di efficientazione nel 2013 debbano attuarne di nuove e (ulteriormente) “diverse” nel 2014, bensì che, ai fini della agevolazione, ben possono limitarsi a proseguire ad attuare nel 2014 le misure già attuate nel 2013:
  2. da tale premessa deriva la seconda importante precisazione e cioè che, laddove l’accordo territoriale 2013 sia scaduto ma non sia stato disdettato e le imprese abbiano continuato ad applicare, nei primi mesi del 2014, quelle misure di efficientazione che avevano consentito, nel 2013, l’applicazione del beneficio, si ritiene possibile l’applicazione delle misure agevolative anche per le mensilità dell’anno 2014 precedenti la formale sottoscrizione dell’accordo territoriale per il 2014, confermativo del precedente, a condizione, appunto, che ci sia stata continuità nell’applicazione di quelle misure di “efficientazione”.

Posto che lo schema di accordo territoriale allegato all'accordo Confindustria/Cgil, Cisl e Uil del 15 maggio 2014 è senz'altro "confermativo" dei contenuti dello schema di accordo territoriale definito nel 2013, si ritiene che le imprese che abbiano proseguito ad attuare, nei primi mesi del 2014 (anche prima della sottoscrizione dell'accordo territoriale per il 2014), le stesse misure di efficientazione che avevano consentito l'applicazione del beneficio fiscale nel 2013, potranno applicare il beneficio anche in relazione a questi primi mesi del 2014, e ciò proprio in base al chiarimento contenuto nella circolare ministeriale.

3. Procedimento: deposito e autodichiarazione.

L’art. 3 del D.P.C.M. del 2013 aveva previsto misure finalizzate al monitoraggio e alla verifica di conformità degli accordi, disponendo un obbligo, in capo al datore di lavoro, di depositare presso la DTL l’accordo collettivo di secondo livello da cui derivano le voci retributive soggette a detassazione, con allegata autodichiarazione di conformità con le disposizioni del D.P.C.M. medesimo.

L’art. 3 prevedeva che il deposito degli accordi, presso la DTL competente, dovesse essere effettuato entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione.

A tal proposito, la circolare n. 14/2014 richiama tutti i chiarimenti già forniti con la precedente circolare n. 15/2013 e precisa che:

  • le aziende già in regola con quanto previsto dal D.P.C.M.  22 gennaio 2013 (ossia che abbiano già effettuato sia il deposito che l’autodichiarazione di conformità) non debbono effettuare alcuna formalità per il 2014 laddove si limitino ad applicare, senza modifica alcuna, l’accordo che è stato oggetto di quelle formalità;
  • viceversa,per le aziende che non abbiano ancora effettuato alcun adempimento, occorre dare attuazione a quelle formalità in relazione agli accordi stipulati nel 2014, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.P.C.M. 19 febbraio 2014 (vale a dire entro il 13 giugno 2014).

Distinti saluti.

» Firma Responsabile Area Lavoro e Sicurezza Giancarlo Cipullo  |   Autore CI/mf
» Carta intestata

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